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~ Unico Società di Persone 2010 ~
Unico Società di Persone 2010 - Modello e Istruzioni
E' stato approvato il modello di dichiarazione "Unico 2010-SP", con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2010 ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
(Pubblicato il 03/02/2010 ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n° 244)

Parametri Professioni 2010 e Istruzioni - Società di Persone
Approvato il Modello e Istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2009, per i contribuenti esercenti arti e professioni per i quali non sono approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

Parametri Impresa 2010 e Istruzioni - Società di Persone
Approvato il Modello e Istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2009, per i contribuenti esercenti attività d’impresa per i quali non sono approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

Indicatori di Normalità economica - Società di Persone 2010
Approvato il Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalità economica da utilizzare per il periodo d'imposta 2009.
L’articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria per il 2007) ha previsto che, nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, vengano individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.
Al fine di procedere all’individuazione di tali indicatori, vengono richieste alcune informazioni contenute nel seguente allegato al modello UNICO SP - SOCIETÀ DI PERSONE.

Parametri Professioni 2010 e Istruzioni - Persone Fisiche
Modello e istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri - Esercenti arti e professioni.
Nel presente modello, che costituisce parte integrante del modello UNICO 2010 devono essere indicati i dati e le notizie necessari per l’applicazione dei parametri, di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.
Al riguardo, si ricorda che i parametri sono applicabili nei confronti dei contribuenti esercenti arti e professioni per i quali non sono approvati gli studi di settore (vedere nelle istruzioni “parte generale” dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore l’elenco degli studi di settore approvati), ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.

Indicatori di Normalità economica - Persone Fisiche 2010
L’articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 (Legge Finanziaria per il 2007) ha previsto che, nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, vengano individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare.
Il presente allegato deve essere compilato dai soggetti per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e che, comunque, non sono tenuti alla compilazione del relativo modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.




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